Deontologia

CHI È LO PSICOLOGO

Lo Psicologo è un soggetto laureato in Psicologia che ha sostenuto e superato l’esame di stato, permettendogli così l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi di una regione italiana (non necessariamente quella di residenza o dove svolge prestazioni lavorative).
Le attività dello Psicologo sono: colloqui di sostegno, somministrazione di test, consulenze, ecc (vedi DPR 328/01), ma non la Psicoterapia, per cui non ha le dovute competenze e conoscenze di cui è in possesso lo Psicoterapeuta.
L’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale degli Psicologi spetta al Ministero della Salute (art. 24 sexies, comma 2, Legge 31/2008), riconoscendo così la Psicologia come professione della salute. (per approfondimenti: legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di Psicologo”).

CHI È LO PSICOTERAPEUTA

Lo Psicoterapeuta è un soggetto laureato in Psicologia o Medicina e iscritto ai relativi Albi, che ha sostenuto una formazione post-universitaria di quattro anni riconosciuta dallo Stato Italiano (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, M.I.U.R.).
Lo Psicoterapeuta può esercitare dunque un’attività che va oltre a quella dello Psicologo, essendo in grado di agire direttamente sui disagi della persona grazie alla formazione che possiede.
Esistono varie impostazioni e scuole di psicoterapia, che si differenziano a seconda del modello teorico di riferimento e delle tecniche utilizzate.
Una delle psicoterapie più conosciute e diffuse è la Psicoterapia Cognitiva.

CHI È LO PSICHIATRA

Lo Psichiatra è un soggetto laureato in medicina, che ha conseguito una specializzazione in Psichiatria. Solitamente è orientato a trattare i disturbi mentali da un punto di vista medico, considerando il funzionamento o non funzionamento del sistema nervoso in senso biochimico. Spesso lo Psicologo Psicoterapeuta collabora con lo Psichiatra, nella presa in carico e gestione di interventi integrati tra farmaci e Psicoterapia.
Se effettua richiesta formale, lo Psichiatra può essere abilitato anche all’esercizio della Psicoterapia, per cui, tra gli Psicoterapeuti, si possono trovare Psichiatri Psicoterapeuti.

ALTRE FIGURE

È un fenomeno in costante aumento negli ultimi anni, e fonte di “vivaci” dibattiti in sedi accademiche e giudiziarie, la presenza di diverse “figure” che, a vario titolo e con diversi tipi di formazione, possono creare confusione nell’utenza.
Si tratta di figure “professionali” limitrofe, non regolamentate, che possono avere vari nomi (counselor, coach, reflector, motivatore, ecc.) e confondere sulla natura degli interventi proposti e delle competenze possedute.
“Non regolamentate” significa che, potenzialmente, chiunque potrebbe proporsi sul mercato con uno di questi “nomi”, anche se vi sono delle “associazioni” e degli “albi”, a loro volta non riconosciuti dalla nostra legislazione.
Spesso si tratta di soggetti con lauree di tipo umanistico (ma non solo), che hanno frequentato corsi, più o meno approfonditi, appunto non riconosciuti dalla legislazione italiana.
Nel pieno rispetto di ogni professionalità e della libertà di rivolgersi alla figura prescelta, si consiglia di consultare gli Albi professionali o comunque di chiedere sempre le dovute informazioni, e i titoli di studio, in merito alla formazione, alle competenze e al tipo d’intervento proposto, nel rispetto della chiarezza deontologica e della tutela della propria salute.

CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico degli Psicologi, in vigore dal 16 febbraio 1998, costituisce un insieme di norme giuridiche (Gulotta, 1999) che delineano la figura e la professione dello Psicologo, la tutela dei clienti e dei professionisti.

È possibile consultarlo per intero qui, in questa sede si riportano gli articoli ritenuti più significativi:

  • Articolo 3: Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo […] non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza […]. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali […].
  • Articolo 4: Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; […] non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. […]
  • Articolo 5: […] Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici […]
  • Articolo 8: Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione […] e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione del titolo […]
  • Articolo 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. […]
  • Articolo 18: In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
  • Articolo 23: Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale; […]
  • Articolo 26: […] Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza […] qualora la natura dei precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
  • Articolo 37: Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. […]